| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 25/11/1962 n. 1684Art. 15 - Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere. Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonchè per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Per la progettazione e l'esecuzione delle opere in cemento armato nelle località sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle norme vigenti in materia, agli Uffici del genio civile compete l'obbligo della vigilanza sull'osservanza delle presenti norme. Art. 16 - Inderogabilità delle norme e casi eccezionali. Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali, allorchè trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purchè non adibito a luogo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al precedente art. 7, sempre quando siano giustificate dalla specifica funzionalità delle costruzioni. In questo caso deve aversi particolare riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed i calcoli di stabilità devono essere adeguati alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico. Può altresì essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente art. 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall'art. 7 della presente legge, qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche. La concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Capo II Nuove costruzioni nei centri abitati esistenti, ricostruzioni e sopraelevazioni Art. 17 - Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento. Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al Capo I. La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo. Art. 18 - Sistemi costruttivi -- Divieti -- Eccezioni. Per la 1ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente art. 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni però sono vietate allorchè il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'art. 5 per l'impianto di nuove costruzioni. Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. A modifica di quanto è disposto nella tabella n. 6 succitata, è consentito che fabbricati della cortina della città di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare confini delle località dove sussista il divieto di costruzione. Per la 2ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente art. 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, però, sono vietate allorchè il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'art. 5 per l'impianto di nuove costruzioni. Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare confini delle località dove sussiste il divieto di costruzione. Art. 19 - Sopraelevazioni. Per la 1ª categoria: La sopraelevazioni di un piano in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme. Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature. Tali collegamenti e saldature dovranno essere constatati dall'Ufficio del genio civile che compilerà apposito verbale. Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente art. 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme. Per la 2ª categoria: La sopraelevazione di due piani in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme. Per gli edifici intelaiati non è ammessa la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità delle strutture, in particolare mediante la saldatura delle armature. Tali collegamenti e saldatura dovranno essere constatati dall'Ufficio del genio civile che compilerà apposito verbale. Se il fabbricato da sopraelevare è a due piani o più piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dal precedente art. 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme. Capo III Riparazioni Art. 20 - Criteri generali -- Divieti ed eccezioni. La riparazione degli edifici danneggiati dev'essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi dello scosse. Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali, devono essere eseguite in conformità delle disposizioni della presente legge. Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente art. 5 per l'impianto di nuova costruzione, la riparazione non può essere consentita. é inoltre vietata la riparazione, nonchè la destinazione ad abitazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni e delle frazioni designa te nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1294, e 25 gennaio 1917 n. 243, ed in tale caso detti edifici dovranno considerarsi, a tutti gli effetti come distrutti, a meno che i proprietari non abbiano già beneficiato di tale trattamento. Tuttavia, per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 5, semprechè, con la limitazione di distanza imposta da detto comma, riesca praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile. Art. 21 - Edifici non interamente distrutti. Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio. Art. 22 - Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell'art. 20. I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni: 1) i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono esse re riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi; 2) le volte esistenti debbono, di regola, essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani; 3) le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessurazioni diffuse o che si manifestino non eseguite a regola d'arte, debbono essere demolite; 4) quelle che non presentino i caratteri anzidetti possono essere riparate, ri- prendendone la costruzione, per ciascuna lesione, con muratura da farsi esclusivamente con mattoni e malta cementizia immorsata a regola d'arte con la parte sana; 5) è vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri; 6) gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o barraccato, previamente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità, e rilevati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai e della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono essere ubicati in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e degli innesti dei muri portanti interni trasversali o di spina e, comunque, a distanza non maggiore di metri 6 l'uno dall'altro; 7) le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento armato o ferro; 8) i tetti debbono essere resi non spingenti; 9) gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, lettera C) e lettera G) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera I), debbono essere disposte in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|